Art. 14.
(Sanzioni).

      1. Chiunque circola con mezzi motorizzati in violazione delle disposizioni di

 

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cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 146, comma 2, del codice della strada. In caso di emissioni sonore eccedenti il limite consentito o di uso di gomme non omologate per la circolazione stradale la sanzione è raddoppiata ed è previsto il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada.
      2. L'organizzazione e l'effettuazione di gare su strade a fondo naturale o fuori strada senza le prescritte autorizzazioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada. La sanzione è raddoppiata se la gara ha comportato circolazione di veicoli motorizzati su strade, percorsi e aree comunque interdetti al tipo di circolazione motorizzata realizzata.
      3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicabili nel caso di organizzazione di manifestazioni aperte al pubblico cui partecipano contemporaneamente più di dodici veicoli motorizzati.
      4. L'esercizio di impianti fissi senza le prescritte autorizzazioni, o comunque l'acquiescenza al loro uso da parte di terzi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative connesse a tale illecito.
      5. Se l'esercizio abusivo di cui al comma 4 è effettuato in modo professionale a scopo di lucro, la sanzione ivi prevista è triplicata.
      6. L'area su cui insiste l'impianto fisso non autorizzato può essere soggetta a sequestro.